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Bonus Transizione 5.0: contabilizzazione del credito d’imposta con regole precise

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Il credito d’imposta per la transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024.

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ha modificato in diversi punti la disciplina di riferimento, le novità si applicano in maniera retroattiva ossia per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Sono agevolati gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025.

Profili di criticità potrebbero sorgere in merito alla contabilizzazione dell’agevolazione inquadrabile quale contributo in conto impianti.

L’OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, definisce i contributi in conto impianti come somme erogate da un soggetto pubblico per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, riferite e commisurate al costo dei cespiti. Tali contributi partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d’esercizio secondo il principio di competenza e sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che le condizioni previste sono soddisfatte e che il contributo sarà erogato, ossia quando è acquisito sostanzialmente in via definitiva.

Per tali contributi sono previste due modalità di contabilizzazione.

Il metodo diretto prevede la riduzione del costo storico del cespite cui il contributo si riferisce. In questo caso, a conto economico transitano esclusivamente gli ammortamenti calcolati sul valore netto dell’immobilizzazione.

Il metodo indiretto, generalmente considerato preferibile in termini di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, prevede invece la rilevazione del contributo a conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”.

Il contributo viene imputato per l’intero ammontare nell’esercizio di competenza, tipicamente al momento della consegna del bene, e la quota riferibile agli esercizi successivi è rinviata tramite l’iscrizione di risconti passivi, da ridurre progressivamente lungo la vita utile del cespite.

Con tale metodo si imputano a conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni e, dall’altro, la quota di contributo di competenza dell’esercizio.

L’iscrizione tra i risconti passivi lascia inalterato il costo del bene, ma produce gli stessi effetti su utile e patrimonio netto della contabilizzazione come riduzione del costo.

Un contributo in conto impianti riferito a un bene in leasing deve essere rilevato con il metodo indiretto, riscontando il contributo lungo la durata del contratto.

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