Buoni multiuso per carburante: l’Agenzia elimina la doppia imposizione IVA
Sulle carte carburante prepagate l’IVA si applica soltanto al momento dell’effettivo rifornimento presso l’esercente, non anche al momento della ricarica in quanto si tratta di “ buono-corrispettivo multiuso”. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 235/E del 10 settembre 2025.
Il quesito
Una società distributrice di carburanti, rappresenta:
- di aver emesso fattura per l’intero importo delle ricariche delle carte prepagate che i clienti usano per acquistare benzina o gasolio;
- che la fattispecie rappresentata genera una duplicazione dell’IVA: una volta al momento della ricarica e di nuovo al momento dell’effettivo rifornimento tramite carta.
Si chiede pertanto, all’Amministrazione finanziaria, come ovviare a tale situazione.
I chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia ha ribadito che le carte prepagate, essendo legate a un tipo di carburante ma non definendo al momento dell’emissione la quantità o il valore finale del carburante acquistabile, si configurano come buoni-corrispettivo multiuso ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2018.
Ne consegue che, ai sensi del predetto art. 6-quater, “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”, e, dunque, “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’art. 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi”
Ciò significa che l’operazione è rilevante ai fini IVA:
- non già al momento della ricarica della carta,
- ma soltanto al momento dell’effettivo acquisto del carburante tramite la carta prepagata.
Di conseguenza, la fatturazione deve essere fatta solo al momento dell’erogazione del carburante e non alla ricarica.
Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte prepagate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E/2018 – emanata in data antecedente il D.Lgs. n. 141/2018 – ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica.
L’Agenzia precisa che:
- se la società ha già emesso fatture per le ricariche, può recuperare l’IVA indebitamente versata mediante note di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto IVA;
- qualora il termine per la variazione sia scaduto, si può ricorrere all’art. 30-ter, giustificando il legittimo affidamento sulla normativa precedente.



