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Calcolo ACE per le società di capitali e gli enti commerciali

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Come noto, per i soggetti IRES, è possibile beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Al fine di determinare correttamente questo beneficio occorre considerare che l’ACE individua una quota parte del reddito non assoggettata a tassazione quantificata applicando un coefficiente di remunerazione all’incremento del Patrimonio netto contabile rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, senza tener conto dell’utile di esercizio.

In particolare, Ai fini del calcolo della “base ACE”, rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

  • i conferimenti in denaro;
  • gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Per cui, tenendo conto della conformazione del modello REDDITI SC 2023, si dovrà procedere nel modo a determinare il beneficio ACE nel modo seguente:

  1. somma dei conferimenti e versamenti in denaro effettuati dal 2011 al 2021 che rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno. Diversamente i conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2022 andranno ragguagliati in funzione della data di corresponsione;
  2. somma delle rinunce dei soci ai crediti operate dal 2011 al 2021 che rilevano per l’intero ammontare. Similmente a quanto affermato per i conferimenti, anche in questo caso occorre ragguagliare le rinunce in funzione della data del relativo atto
  3. somma degli accantonamenti a riserva dell’utile degli esercizi dal 2010 al 2021. Questi rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno. Sono, invece, esclusi gli accantonamenti a riserve indisponibili. Andranno, però, compresi nella sommatoria gli utili accantonati in esercizi precedenti se, nel frattempo, la riserva è diventata disponibile.

Il totale di questi valori dovrà essere indicato nel rigo RS113, colonna 1. Nella colonna 2, invece, dovranno, essere inserite:

  • distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate dal 2011 al 2021;
  • distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate nel 2022.

Entrambi questi valori rilevano per l’intero ammontare, senza ragguaglio ad anno.

Un’ulteriore variazione negativa, da indicare in colonna 3 del medesimo rigo RS113, sarà derivante dall’applicazione delle c.d. clausole “anti-abuso” previste dall’art. 10 del D.M. 3.8.2017 che sono costituite, in estrema sintesi, da:

  • incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari rispetto al dato rilevato all’1.1.2011;
  • conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall’1.1.2011 a favore di società controllate o “sorelle”
  • acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
  • acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
  • conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall’1.1.2011
  • incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo rispetto all’ammontare esistente all’1.1.2011

La differenza tra gli importi indicati in colonna 1 del rigo RS113 e quelli riportati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo costituisce la variazione netta del capitale proprio che dovrà essere messa a confronto con il patrimonio netto contabile 31.12.2022. Questo confronto è necessario in quanto il beneficio ACE è previsto fino a concorrenza del patrimonio netto contabile dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo. Al tal proposito si precisa che l’utile o la perdita 2022 sono determinati ipotizzando un’IRES teorica che non tiene conto dell’ACE e la riserva negativa per acquisto azioni proprie va detratta, così come avviene in bilancio.

Da ultimo occorrerà assumere come valore di calcolo il minore tra la variazione netta di capitale proprio ed il patrimonio netto contabile e, su questo, applicare il coefficiente di rendimento nozionale ACE dell’1,3%.

Tale rendimento nozionale rappresenta l’ammontare detassato. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare una parte di questo importo nel 2022 l’eccedenza:

  • può essere riportata a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
  • può essere trasformata in credito d’imposta IRAP.

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