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Caldaie a condensazione: stop alla detrazione anche per interventi a cavallo d’anno

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Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024dal 1° gennaio 2025 è venuta meno la detrazione IRPEF del 50% per le caldaie a condensazione. Si chiede tuttavia se, nel caso di interventi eseguiti nel 2024 (es. a fine dicembre) ma saldati a inizio 2025 (gennaio) sia possibile salvare la detrazione da indicare per la prima volta nel modello 730 o Redditi PF 2026?

Normativa di riferimento

La normativa in commento ha escluso, a decorrere dal 1° gennaio 2025

  • sia dal bonus ristrutturazioni (detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione edilizia ex art. 16-bis TUIR e art. 16 D.L. n. 63/2013),
  • che dall’ecobonus (art. 14 D.L. n. 63/2013),

gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Le caldaie restano agevolabili solo se collocate all’interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica.

Precisazioni delle Entrate

Nell’ambito del vademecum “tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026” l’Agenzia è stata ferma nel ribadire che, in linea con gli indirizzi UE:

  • gli interventi di installazione o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati da combustibili fossili, tra cui rientrano le caldaie a condensazione,
  • sono esclusi da ogni beneficio fiscale,
  • allargando il perimetro oggettivo dell’esclusione anche alle “spese per gli interventi accessori e funzionali all’intervento principale di sostituzione della caldaia”.

Interventi a cavallo d’anno

Sotto il profilo temporale l’esclusione opera dall’1.1.2025. Per le persone fisiche, l’imputazione della spesa avviene, in base ai principi generali, secondo il criterio di cassa di conseguenza:

  • sono salve le spese sostenute entro il 31.12.2024. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025 ha chiarito che tali spese restano detraibili anche se gli interventi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025. Esempio, nel caso di versamento in acconto o pagamento integrale nel 2024 e installazione della caldaia nel 2025 il contribuente porta in detrazione nel modello Redditi PF o 730/2026 la seconda rata della spesa 2024 (è così via nei modelli successivi);
  • sono escluse tutte le spese sostenute dall’1.1.2025: il saldo 2025, anche nel caso di intervento già eseguito l’anno precedente non può quindi essere detratto in quanto la norma non reca alcuna clausola di salvaguardia di questo tipo.

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