Cancellazione dall’Albo anche con procedimento disciplinare pendente: i chiarimenti del CNDCEC
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il Pronto Ordini n. 44/2026 con cui ha risposto a un quesito posto da un Ordine territoriale in merito alla possibilità di cancellare d’ufficio dall’albo un iscritto:
- che non ha più né la residenza e né il domicilio professionale nel circondario di competenza dell’Ordine e
- nei cui confronti penda un procedimento disciplinare.
In particolare, è stato richiesto se possa procedersi alla cancellazione dell’iscritto alla luce di quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2025 e il Ministero della Giustizia con il successivo parere recepito dal Consiglio Nazionale con l’Informativa n. 121/2025, secondo cui deve ritenersi non più sostenibile il divieto generalizzato di cancellazione dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, disposizione che vieta il trasferimento dell’iscritto ad altro Albo quando sia pendente un procedimento disciplinare o penale.
In assenza di una specifica norma sulla cancellazione, il Consiglio Nazionale aveva tradizionalmente ricavato in via interpretativa un generale divieto di cancellazione dell’iscritto sottoposto ad azione disciplinare, sia su istanza di parte sia d’ufficio.
Tale orientamento non è però più sostenibile alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 70/2025. Il Ministero della Giustizia ha infatti precisato che, nell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è necessaria una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti, escludendo la validità di un divieto generalizzato di cancellazione non espressamente previsto dalla normativa primaria.
Ne consegue che il Consiglio dell’Ordine può accogliere la richiesta di cancellazione dell’iscritto anche in presenza di un procedimento disciplinare e, allo stesso modo, può avviare la cancellazione d’ufficio quando venga meno uno dei requisiti di iscrizione previsti dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005.
Tra tali requisiti rientra il possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario dell’Ordine.
La perdita di tale requisito comporta il venir meno del diritto all’iscrizione e obbliga il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 12, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005, ad avviare il procedimento di cancellazione, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla Legge n. 241/1990, anche se è pendente un procedimento disciplinare.
Il CNDCEC precisa, inoltre, che la cancellazione determina esclusivamente l’estinzione del procedimento disciplinare in corso, senza consumare la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina. In caso di successiva reiscrizione del professionista, il procedimento potrà infatti essere riattivato, salvo l’eventuale maturazione della prescrizione.
Resta invece fermo il divieto di trasferimento ad altro Albo previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 139/2005: in presenza di un procedimento disciplinare pendente, la domanda di trasferimento continua, pertanto, a non poter essere accolta.




