Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’autorità da cui promana.
Ciò in quanto l’autografia della sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione (in tal senso si richiamano le pronunce n. 26053 del 30 dicembre 2015 e n. 25773 del 5 dicembre 2014).
Il principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10258 del 22 marzo 2018 , depositata lo scorso 27 aprile.
Si ricorda che ai sensi del citato art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con apposito decreto, deve contenere:
Il modello di cartella – obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017 – è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 luglio 2017, n. 134363, in sostituzione di quello approvato dal Provvedimento 19 febbraio 2016, n. 27036.
Il frontespizio del nuovo modello, oltre all’elenco degli enti creditori delle somme contenute nella cartella, deve contenere anche:
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