Caso pratico: credito IVA dopo conferimento d’azienda individuale in s.r.l.
Una ditta individuale con un credito IVA annuale di 75.000 euro ha conferito la propria azienda a una s.r.l. il 22 dicembre 2025 cessando la propria attività. Si chiede se il credito possa essere vistato e utilizzato ancora dalla ditta nella dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025).
Soluzione
La risposta al quesito è negativa. Poiché il conferimento comporta il trasferimento degli elementi attivi e passivi dell’azienda, anche il credito IVA connesso all’esercizio dell’attività economica segue l’azienda e si trasferisce alla società conferitaria. È quindi quest’ultima il soggetto legittimato a riportarlo nel quadro relativo ai crediti e a utilizzarlo negli anni successivi, tramite compensazione o riporto.
Dopo il conferimento d’azienda, il credito IVA non rimane in capo alla ditta individuale ma segue l’azienda conferita. In base all’art. 2558 c.c. e all’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate, i crediti e debiti relativi all’esercizio dell’attività si trasferiscono al conferitario. Ne consegue che il credito IVA 2025 potrà essere riportato e utilizzato solo dalla s.r.l. conferitaria, che diventa il soggetto legittimato alla compensazione o al rimborso.
Dichiarazione IVA
Per l’anno 2025, la dichiarazione IVA va quindi presentata dalla s.r.l., subentrante nella posizione IVA della ditta cessata, riportando:
- un solo frontespizio con i dati delle s.r.l.
- Più moduli distinti, compreso quello riferito alle operazioni effettuate dalla ditta individuale fino alla data di conferimento:
- Modulo 1: operazioni della s.r.l. per il 2025 (se ne ha).
- Modulo 2: operazioni della D.I. fino al 22 dicembre 2025.
Visto di conformità e utilizzo
Se il credito trasferito supera i 5.000 euro ed è usato in compensazione, il visto di conformità andrà apposto sulla dichiarazione IVA della s.r.l., non su quella della ditta cessata.
Debiti personali del titolare
La s.r.l. non può “acquistare” o compensare debiti IRPEF o INPS personali del conferente. Tali obbligazioni restano in capo alla persona fisica e non possono essere estinte con crediti fiscali della società, nemmeno tramite accollo con compensazione, espressamente vietato e sanzionabile.



