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Caso pratico: S.r.l. che rivende auto usate, e acquista un veicolo UE (interazione tra margine e reverse charge)

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Il caso della s.r.l. rivenditrice di auto usate che acquista un veicolo da un soggetto IVA UE pone il tema dell’interazione tra regime del margine e disciplina degli acquisti intracomunitari, con rilevanti ricadute sia in termini IVA sia in termini contabili.

  • Inquadramento normativo – Il regime del margine, di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995, costituisce un regime speciale IVA applicabile ai rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, che consente di assoggettare a imposta non l’intero corrispettivo di vendita, bensì il solo margine, ossia la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, eventualmente al netto di determinate spese.

Presupposto essenziale è che il bene sia acquistato da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA a monte (privati consumatori, contribuenti in regime forfetario o speciali, altri soggetti che operano essi stessi in regime del margine o ad analoghi regimi nel Paese di origine).

Quando l’operazione coinvolge un cedente stabilito in altro Stato membro, la corretta qualificazione dell’operazione a monte diventa decisiva: solo se, nel Paese di origine, la cessione è assoggettata a regime del margine (o comunque fuori campo da un ordinario diritto a detrazione IVA) l’acquisto in Italia non configura un “acquisto intracomunitario” in senso tecnico, ma un acquisto di bene usato destinato al regime del margine.

Acquisto intracomunitario vs acquisto a margine – La distinzione operativa è la seguente:

  • se il cedente UE emette una cessione intracomunitaria “ordinaria” (con indicazione che si tratta di cessione intracomunitaria e presupposto di detraibilità a monte), l’operazione in Italia assume natura di acquisto intracomunitario.
    • Il cessionario italiano deve applicare il meccanismo del reverse charge, integrando o autofatturando l’operazione con IVA italiana
    • Il veicolo entra nel circuito IVA ordinario, con conseguente incompatibilità, alla rivendita, con il regime del margine: la cessione in Italia dovrà essere assoggettata a IVA ordinaria sull’intero corrispettivo.
  • se, viceversa, il cedente UE assoggetta la cessione al proprio regime del margine o comunque effettua una cessione che non dà luogo a un diritto di detrazione (tipicamente, cessione in regime speciale auto usate, senza esposizione di IVA, con specifiche annotazioni in fattura), per il rivenditore italiano non si configura un acquisto intracomunitario “tradizionale”. In tal caso l’operazione può essere trattata come acquisto di bene usato da soggetto che non ha detratto l’IVA, mantenendo così i presupposti per l’applicazione del regime del margine alla successiva rivendita.

Ne consegue che l’opzione contabile non è neutrale: la qualificazione come “acquisto CEE con autofattura” fa uscire il veicolo dal perimetro del margine, mentre la registrazione come acquisto a margine (in presenza di idonei presupposti documentali) salvaguarda la possibilità di applicare il regime speciale.

Il caso pratico: Nissan Navara usata da fornitore UE – Si consideri il caso di una s.r.l. italiana che esercita attività di commercio di auto usate, in regime del margine, che acquista una Nissan Navara usata da un operatore economico stabilito in altro Stato membro (ad esempio in Austria). La fattura estera riporta:

  • dati del fornitore estero (soggetto passivo IVA nello Stato membro di origine)
  • dati dell’acquirente italiano (s.r.l. rivenditrice)
  • identificazione del veicolo (marca Nissan, modello Navara, numero di telaio, data prima immatricolazione, colore)
  • corrispettivo pattuito, senza esposizione di IVA, con eventuale indicazione che l’operazione è soggetta al regime del margine o a regime speciale equivalente nel Paese di origine.

In presenza di tali caratteristiche, e purché dalla documentazione risulti che il fornitore ha effettivamente applicato il regime del margine (o equivalente) nel proprio Stato, l’operazione non deve essere trattata, ai fini IVA italiani, come un acquisto intracomunitario ordinario, bensì come un acquisto di bene usato rientrante nel perimetro del regime del margine.

Esempio – Prendiamo un soggetto acquirente: s.r.l. italiana “AutoUsate s.r.l.”, operante in regime del margine e un soggetto cedente: concessionaria austriaca “K.F.Z. …” soggetto IVA in Austria, che applica il regime del margine per auto usate. Il bene: Nissan Navara usata, prima immatricolazione 08/10/2015, numero di telaio VSKCVND40U0576505, colore nero. Il corrispettivo fattura: 15.000 (senza esposizione di IVA, con dicitura riconducibile al regime del margine austriaco).

Trattamento corretto in Italia:

  1. assenza di reverse charge – L’acquisto non viene registrato come acquisto intracomunitario con emissione di autofattura/integrazione, in quanto la cessione a monte non è una cessione intra ordinaria, ma un’operazione interna allo Stato membro di origine soggetta a regime speciale. Di conseguenza, non sorge l’obbligo di assoggettare il corrispettivo a IVA italiana mediante reverse charge.
  2. registrazione contabile nel regime del margine – L’acquisto viene contabilizzato nel registro degli acquisti a margine, secondo la metodologia normalmente adottata per i veicoli usati provenienti da venditori nazionali che non hanno detratto l’IVA.

In contabilità generale, il costo del veicolo confluisce in un apposito conto di “acquisti beni usati – regime del margine”.

  1. Gestione elenchi INTRA – L’operazione potrà essere gestita a livello di elenchi INTRA secondo finalità prevalentemente statistiche, con compilazione manuale o tramite procedure interne, senza che ciò muti la qualificazione IVA sostanziale dell’operazione.
    Non assumono, invece, rilievo gli adempimenti tipici di un acquisto intra ordinario (autofatturazione, imputazione dell’IVA a debito e a credito).
  2. Rivendita in Italia – Alla successiva cessione della Nissan Navara a un cliente italiano, AutoUsate s.r.l. applicherà il regime del margine:
    • imponibile IVA: margine (prezzo di vendita – prezzo di acquisto, al netto delle eventuali spese ammissibili);
    • IVA calcolata solo sul margine, con fattura emessa senza esposizione dell’imposta (indicando l’applicazione del regime del margine e riportando le formule di rito).

Se, al contrario, la società avesse qualificato l’operazione come acquisto intracomunitario ordinario, emettendo autofattura con IVA italiana sul corrispettivo di 15.000, il veicolo sarebbe entrato nel circuito IVA ordinario e la successiva rivendita in Italia non avrebbe potuto beneficiare del regime del margine, dovendo essere assoggettata a IVA sull’intero corrispettivo.

Rischi e oneri probatori – L’applicazione del regime del margine agli acquisti da soggetti UE richiede particolare attenzione all’onere probatorio in capo al rivenditore italiano:

  • è necessario conservare la fattura estera in originale, con le annotazioni che attestino la natura dell’operazione (regime del margine o equivalente);
  • è consigliabile acquisire, se possibile, documentazione integrativa (contratti, dichiarazioni del fornitore, estratti normativi o prassi del Paese di origine) che confermino la soggezione del cedente a regime speciale e l’assenza di diritto a detrazione dell’IVA a monte;
  • in mancanza di elementi probatori adeguati, l’Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare l’operazione come acquisto intracomunitario ordinario, con recupero dell’IVA non assolta e contestazione dell’uso del regime del margine in rivendita.

Conclusioni operative – Per una s.r.l. rivenditrice di auto usate che acquista veicoli da soggetti IVA UE:

  • la scelta tra registrazione come “acquisto intracomunitario con autofattura” e registrazione in “regime del margine” non è meramente formale, ma discende dalla qualificazione giuridico-fiscale dell’operazione nel Paese del cedente;
  • quando il fornitore UE applica il regime del margine (o analogo regime speciale), l’acquisto può essere legittimamente trattato come operazione rientrante nel regime del margine anche in Italia, senza reverse charge, con eventuale gestione degli INTRA a soli fini statistici;
  • un’errata qualificazione come acquisto intracomunitario ordinario può compromettere in via definitiva la possibilità di applicare il regime del margine alla rivendita, con impatto sia economico sia fiscale per il rivenditore.

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