Cassazione: cessione del credito IVA irrituale inopponibile all’Erario
La cessione del credito IVA irrituale resta soggetta alle regole civilistiche e non può beneficiare del regime speciale previsto per le imposte dirette in materia di compensazione. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 15316 del 20 maggio 2026, che fornisce importanti chiarimenti operativi per professionisti ed enti coinvolti in operazioni di acquisto di crediti fiscali.
Fattispecie analizzata
Nel caso esaminato, una società aveva acquistato nel 2012 un credito IVA di circa 500.000 euro al 50% del valore nominale, utilizzandolo in compensazione per ridurre il proprio debito fiscale. L’operazione, asseverata da un professionista, aveva generato anche una sopravvenienza attiva. Tuttavia, a seguito di verifica della Guardia di finanza, è emerso che il credito era già stato chiesto un rimborso dalla cedente e che la cessione non rispettava i requisiti formali di legge, risultando quindi inopponibile all’Amministrazione.
I chiarimenti della Cassazione
La Suprema Corte chiarisce innanzitutto che il coordinamento tra:
- la norma generale sulla compensazione dei crediti erariali (art. 34 Legge n. 388/2000);
- la specifica disciplina sulla cessione dei crediti societari (artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973)
non estende alla disciplina IVA il principio della prevalenza della notifica della cessione rispetto ai crediti erariali.
A parere dei giudici di Piazza Cavour, in particolare, il principio evincibile dall’art. 43-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall’art. 1 del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 secondo cui la notifica all’Ufficio dell’atto di cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario, trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e non anche in materia di IVA.
Ne consegue che, per verificare l’ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell’art. 1248, comma 2, c.c.: nel caso in cui la cessione non sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, è impedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione (cfr. Cass. civ. sez. V, n. 27883/2013). Ne consegue che l’irritualità della cessione, priva dei necessari requisiti di forma, ha prodotto l’inopponibilità della cessione all’Erario.
Il principio è stato affinato, statuendo altresì che in caso di cessione del credito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto:
- può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull’esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono “ab origine” sull’efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario,
- mentre non può eccepire i vizi che non determinano l’originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. legge fall. (ora artt. 165 ss. C.C.I.I.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza di quest’ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretendere l’adempimento del debitore ceduto (cfr. Cass. civ. sez. V, n. 32113/2023).
Rileva inoltre, sul piano fattuale, la reiterazione di operazioni analoghe da parte della cedente, che più volte, avvalendosi del medesimo professionista, aveva operato la cessione di crediti già utilizzati in compensazione.



