CED e aggregazioni professionali: la nuova soglia del 20% impone una revisione degli assetti organizzativi
Le recenti interpretazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili stanno producendo effetti significativi sull’organizzazione degli studi professionali e sulle operazioni di aggregazione tra professionisti.
La questione riguarda i Centri Elaborazione Dati (CED) che, negli ultimi anni, hanno rappresentato uno degli strumenti più utilizzati per gestire attività amministrative, contabili, di payroll e di supporto operativo, mantenendo separata l’attività professionale da quella di carattere organizzativo.
Molti modelli aggregativi sviluppati nel tempo prevedono infatti una STP o uno studio associato affiancati da una o più società di servizi operanti anche nei confronti di clientela terza.
Si tratta di strutture che hanno consentito di accrescere le dimensioni degli studi, razionalizzare i costi e valorizzare competenze specialistiche. Oggi, tuttavia, tali assetti richiedono una verifica attenta sotto il profilo delle incompatibilità professionali.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che disciplina le ipotesi di incompatibilità per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Su tale disposizione il CNDCEC è intervenuto con le Note interpretative approvate nel dicembre 2025 e diffuse mediante l’Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, introducendo un nuovo criterio quantitativo per valutare la natura effettivamente strumentale delle società di servizi e dei CED.
Secondo il nuovo orientamento, quando la società opera esclusivamente a favore del professionista o della struttura professionale collegata, la funzione ausiliaria è sostanzialmente presunta.
Diversamente, qualora la società presti servizi anche a soggetti terzi, occorre verificare il peso economico dell’attività societaria rispetto a quella professionale del singolo iscritto.
In tale contesto assume rilievo la nuova soglia del 20%, destinata a sostituire il precedente parametro del 50%.
Il Consiglio Nazionale ha successivamente chiarito, con l’Informativa n. 70 del 22 aprile 2026, che tale limite:
- deve essere calcolato sulla media del fatturato complessivo imputabile al professionista,
- comprensivo sia del fatturato professionale diretto sia della quota di fatturato riferibile alla società di servizi.
La riduzione della soglia e il nuovo sistema di verifica rischiano di incidere profondamente sui progetti di aggregazione, sulle operazioni di acquisizione di studi professionali e sui passaggi generazionali già programmati.
Strutture che fino a ieri risultavano pienamente compatibili potrebbero oggi richiedere interventi di riorganizzazione, trasferimenti di attività o una revisione delle partecipazioni societarie, con l’obiettivo di preservare il carattere meramente strumentale dei CED ed evitare possibili situazioni di incompatibilità professionale.




