Passa al contenuto principale

Cedolare secca e locazioni brevi nel nuovo TUIR

|

Il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. n. 117/2026 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, riordina anche la disciplina della cedolare secca sugli affitti, trasferendo nel TUIR le disposizioni prima contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

La disciplina è ora contenuta negli artt. 203204205 e 206 del nuovo Testo unico.

L’art. 203 regola l’imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi, prevedendo per il proprietario o titolare di diritto reale di godimento la possibilità di optare per un regime sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto

L’aliquota ordinaria resta fissata al 21%, mentre quella ridotta al 10% si applica nei casi previsti dalla norma, tra cui i contratti a canone concordato.

L’art. 205 raccoglie ulteriori ipotesi di applicazione dell’aliquota ridotta, comprese quelle relative ai contratti stipulati nei comuni interessati da eventi calamitosi e nei comuni individuati dal D.L. n. 189/2016 nei quali sia stata individuata una zona rossa con ordinanza sindacale.

L’art. 204 conferma l’esclusione dalla cedolare secca per le locazioni a uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni. L’art. 206 riporta invece le disposizioni varie già contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

L’art. 207 disciplina le locazioni brevi, recependo le disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 e del comma 595 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020.

Si tratta dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche tramite intermediari immobiliari o portali telematici.

Per i redditi derivanti dalle locazioni brevi è prevista:

  • la cedolare secca con aliquota del 26 per cento, ridotta
  • al 21 per cento per una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.

Dal periodo d’imposta 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile a non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Dal terzo immobile l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta