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Certificazione credito d’imposta R&S: il periodo di silenzio assenso salva dall’accertamento

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In materia di credito d’imposta R&S, ex art. 3 D.L. n. 145/2013, il completamento della procedura di richiesta della certificazione sulla conformità delle attività agevolate svolte dall’impresa (ricevuta e protocollata), consente di superare un’eventuale notifica di uno schema d’atto in contraddittorio preventivo, anche se la stessa procedura è perfezionata successivamente a tale schema d’atto ossia trascorsi i 90 gg di silenzio assenso.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2026.

L’art. 23, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha previsto che:

  • le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare
  • ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Successivamente, con D.P.C.M. 15 settembre 2023, pubblicato nella G.U. 4 novembre 2023, n. 258, è stato istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Tali certificazioni, in relazione a quanto indicato dal comma 1, dell’art. 3 del Decreto, possono essere richieste “[…] a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo”.

È altresì di rilevante importanza il comma 3 dell’art. 4, che stabilisce quanto segue: “per l’esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti”.

Infine, ai sensi del comma 2 del citato art. 4, la certificazione, decorsi i termini indicati “esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica […], tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate si ritiene che una certificazione del credito d’imposta per attività di R&S avviata prima della notifica dello schema d’atto ex art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 non preceduto da processo verbale di constatazione, e perfezionata per silenzio-assenso successivamente, possa esplicare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 4, comma 2, e dall’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2023.

Nei fatti, è da considerarsi legittima la compensazione del credito nel frattempo effettuata.

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