Cessione case prefabbricate chiavi in mano: trattamento IVA ed identificazione diretta
Con la risposta n. 304/2025, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul corretto trattamento IVA applicabile alle cessioni di case prefabbricate modulari “chiavi in mano” a un cliente italiano, non soggetto passivo.
Il cedente invece è un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato Membro dell’UE, in regime One Stop Shop (OSS) che esercita attività di produzione di case a telaio e di case modulari prefabbricate.
I quesiti posti all’Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
- se sia possibile assoggettare la cessione di una casa modulare alle aliquote ridotte del 4% e 10% a seguito del rilascio, da parte del cliente, di una dichiarazione in cui attesta il possesso dei requisiti per l’applicazione di dette aliquote (primo quesito);
- se occorra registrare le relative fatture di vendita presso l’Agenzia delle Entrate o altro ente in Italia (secondo quesito);
- quali sono le conseguenze in cui incorre nell’ipotesi di applicazione dell’aliquota agevolata sulla base di una dichiarazione/attestazione del cliente rivelatasi falsa (terzo quesito).
| % IVA applicabile | Le case modulari in commento sono considerate dei beni immobili – ai sensi dell’art. 13-ter, lettera b), del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nel senso chiarito dalle relative Note esplicative (Note esplicative della Commissione Europea relative al Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013 del Consiglio) in quanto non facilmente montabili o smontabili – la cui cessione rientra nel regime naturale dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) del Decreto IVA.
Tale cessione se avviene entro cinque anni dalla data di “ultimazione della costruzione o dell’intervento” è soggetta al regime di imponibilità. Anche successivamente, su opzione del cedente. Nel caso di specie la previsione di imponibilità vale solo se la Società ha le caratteristiche per essere considerata impresa costruttrice nel senso chiarito dalla circolare n. 22/E del 2013: in questa ipotesi, ricorrendone le condizioni, può allora applicare le aliquote agevolate IVA del 4% o del 10% di cui rispettivamente al n. 21), Parte II, della Tabella A, allegata al Decreto IVA, e n. 127-undecies, Parte III, della medesima Tabella (per dettagli cfr. circolare 28 giugno 2013, n. 22/E e prassi ivi richiamata). |
| Registrazione fatture | La Società non può avvalersi del sistema OSS, essendo quest’ultimo riservato alle vendite a distanza di beni mobili, in conformità alle disposizioni degli artt. 74-sexies del Decreto IVA e 38-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. L’Istante è pertanto tenuto ad assolvere i relativi adempimenti IVA ricorrendo all’identificazione diretta, ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto IVA, oppure alla nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, del citato Decreto. |
| Attestazioni non veritiere (conseguenze – comma 4 nota 2-bis art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR) |
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