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Cessione del credito. Comunicazione entro il 31 marzo, remissione in bonis al 30 novembre

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C’è tempo fino al 31 marzo per comunicare all’Agenzia delle entrate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (ex art. 121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio) rispetto alle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi ammessi al superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica ecc.

La stessa scadenza vale anche rispetto alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Una volta spirata la data del 31 marzo non è tutto perso, visto che il contribuente ha la possibilità di rimediare all’errata (errori sostanziali) o omessa comunicazione ricorrendo alla c.d. remissione in bonis art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

Per sfruttare l’istituto della remissione in bonis,  è necessario che la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Si veda, a tal fine, la circolare Agenzia delle entrate n. 33/E/2022.

Cessione del credito-Comunicazione entro il 31 marzo
 Cosa Comunicazioni opzione cessione del credito e sconto in fattura spese 2022+ rate residue spese 2020-2021
Scadenza 31 marzo 2023
 Annullamento comunicazione (annullamento ordinario) La comunicazione, può:

  • essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  • entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Richiesta annullamento accettazione cessione (FAQ Agenzia delle entrate)
  • In caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo.
  • L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova comunicazione.
  • La nuova comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.
Remissione in bonis Sì, entro il 30 novembre 2023.
Condizioni per accedere alla remissione in bonis
  • La violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • ci siano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • si effettui la comunicazione (ovvero esegua l’adempimento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile;
  • si versi contestualmente l’importo della sanzione minima prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia di 250 euro (la sanzione è da pagare con Modello F24 ELIDE, è esclusa la compensazione, codice tributo 8114).

Infine, è da segnalare che il CNDCEC ha proposto al Governo di valutare un’ulteriore proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del termine per segnalare la cessione del credito o lo sconto in fattura all’Agenzia delle entrate.

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