Nel caso in cui il contribuente – decaduto da un piano di rateazione previsto per l’accertamento con adesione dall’art. 1, commi 134 a 138, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per le stesse somme abbia presentato istanza di “rottamazione” (ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), ma sia decaduto anche da quest’ultimo piano a causa dell’omesso versamento delle rate previste, non può riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione di cui alla Legge n. 208/2015.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 19 dicembre 2018, n. 116 . La tesi sostenuta nell’occasione dall’Amministrazione fiscale, in particolare, si fonda sulle seguenti considerazioni:
In materia si ricorda che il decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha introdotto la cosiddetta “rottamazione-ter”, accessibile attraverso un’apposita dichiarazione che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.