CNDCEC: nuovo quaderno sul ruolo dei professionisti nella crisi d’impresa
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, CNDCEC, e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il quaderno “I professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie”.
Come si legge nel documento in parola, il generale contesto, che si è venuto a creare a seguito della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza o della riforma del processo civile, attribuisce senza alcun dubbio nuovi e importanti ruoli ai professionisti iscritti all’Albo che vedono riconosciute in molteplici occasioni le proprie competenze tecniche.
Per tal motivo, nella prospettiva di fornire alcune indicazioni agli iscritti, il quaderno esamina:
- i requisiti e le modalità di nomina,
- la disciplina applicabile e
- i correlati profili di responsabilità dei professionisti della crisi di impresa e di quelli che svolgono funzioni sussidiarie nell’amministrazione della giustizia.
Nelle sei sezioni che compongono il quaderno viene effettuata una sintetica esposizione delle regole di funzionamento degli elenchi, degli albi e dei registri in cui i professionisti devono iscriversi per accedere agli incarichi presi in considerazione.
Ai sensi dell’art. 356 CCII è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza.
L’iscrizione è richiesta anche ai professionisti indipendenti che su incarico del debitore rilasciano le attestazioni previste dall’ordinamento (cfr. par. 1.8).
L’iscrizione all’elenco è consentita a quanti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, CCII dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.
Per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro, non trovano applicazione le previsioni contenute nelle lettere c) e d) del summenzionato art. 4, comma 5, e la durata dei corsi di cui al predetto art. 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore.
Per l’iscrizione è necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di un’adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti (già) iscritti nell’elenco.