CNDCEC: parametri per il compenso del liquidatore nel D.M. 140/2012
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, con il Pronto Ordini, PO 126/2025, ha fornito chiarimenti generali sui parametri del D.M. n. 140/2012 applicabili alla liquidazione del compenso di un iscritto all’Albo dei commercialisti nominato liquidatore dal Tribunale, a seguito dell’accertamento di una causa di scioglimento ex art. 2484 n. 3 c.c.
Il professionista ha dapprima proseguito la gestione ordinaria e poi ceduto in blocco l’intero complesso aziendale.
In via preliminare, il CNDCEC ricorda che la determinazione del compenso rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 139/2005; tuttavia, in assenza di accordo scritto, l’organo giurisdizionale deve fare riferimento al D.M. 140/2012 , in particolare al Capo III e alla Tabella C.
L’art. 17 individua i parametri generali di liquidazione, mentre l’art. 15 elenca tra le attività tipiche sia l’amministrazione e custodia sia la liquidazione di aziende, senza definirle, imponendo una valutazione in concreto dell’attività svolta.
Nel caso prospettato, la nomina giudiziale del liquidatore e la successiva cessione dell’azienda evidenziano che l’incarico era finalizzato alla conversione in denaro del patrimonio sociale e al soddisfacimento dei creditori; il temporaneo proseguimento della gestione va considerato attività strumentale alla liquidazione, diretta alla conservazione del patrimonio.
Pertanto, appaiono applicabili i parametri dell’art. 20 e del Riquadro 2 della Tabella C, relativi alle liquidazioni di aziende.
Tuttavia, qualora la gestione ordinaria non sia stata meramente temporanea ma abbia costituito parte prevalente dell’attività, per durata e impegno, e sia risultata indispensabile al perseguimento delle finalità liquidatorie, possono trovare applicazione anche i parametri dell’art. 19 e del Riquadro 1, relativi all’amministrazione e custodia, da valutarsi caso per caso.
Quanto alla determinazione del “totale dell’attivo realizzato” in caso di cessione dell’azienda con accollo delle passività, il documento chiarisce che, ai sensi dell’art. 20, il valore della pratica deriva dalla sommatoria tra attivo realizzato e passivo accertato.
Il compenso va quindi calcolato applicando le percentuali previste sul corrispettivo effettivamente incassato per la cessione, inteso come differenza tra attività cedute e passività accollate, e le percentuali sul passivo accertato e gestito durante l’intera fase di liquidazione, comprensivo anche dei debiti trasferiti al cessionario.


