Codice “6898” per il credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
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Istituito il codice tributo “6898” per l’utilizzo in compensazione (con l’F24) del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 39, comma 4 , primo periodo, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, riconosce ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile di cui ai commi 1 , 2 e 3 del medesimo articolo;
- ai sensi del secondo periodo della medesima norma, tali rimborsi possono essere riconosciuti come credito d’imposta ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 189/2016;
- detto credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie;
- con il D.P.C.M. 26 ottobre 2018, sono state stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del richiamato art. 38 del D.L. n. 189/2016;
- entro il giorno 5 di ciascun mese, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni (in base alle rispettive competenze) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e ai relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.