Codice degli incentivi: attenuato l’obbligo delle polizze catastrofali
Si attenuano gli obblighi in materia di polizze catastrofali ex art. 1, commi 101–111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
Infatti, il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12, stabilisce che un eventuale inadempimento da parte dell’impresa nella stipula della polizza catastrofale non impedirà l’accesso agli incentivi fiscali c.d. “automatici” e a quelli contributivi.
Il comma 101 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, sopra citata, ha previsto in capo alle imprese operanti in Italia l’obbligo di stipula di specifiche polizze assicurative a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
A tal fine è stato approvato il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, che ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Sulle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell’obbligo, il comma 102 stabilisce che:
“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il MIMIT, con specifiche FAQ in merito aveva chiarito che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’art. 1, D.L. n. 39/2025.
In virtù delle previsioni di cui al citato comma 102, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 25 luglio, ha pubblicato il Decreto (D.M. 18 giugno 2025) con il quale ha individuato gli incentivi di sua competenza il cui riconoscimento è subordinato alla stipula da parte delle imprese beneficiarie, delle polizze catastrofali qui in parola.
In tale contesto si inserisce il nuovo Codice degli incentivi all’art. 9.
In particolare, viene ribadito che: ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di (..), inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tuttavia tale esclusione è intercettata ossia disapplicata nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’art. 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.
Nei fatti, rifacendoci al menzionato art. 1, comma 2 dello stesso Codice, nessuna decadenza o preclusione dall’incentivo opera in capo all’impresa che non stipula la polizza catastrofale se trattasi di:
- agevolazioni che non prevedo lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (c.d. “incentivi automatici”),
- ivi comprese quelle rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate,
- per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 19.
La stessa indicazione opera anche per gli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.
L’esclusione vale anche per gli incentivi contributivi per i quali comunque opera la disciplina di cui all’art. 16 del Codice, relativa al contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi.
Il Decreto entrerà in vigore con effetti dal 1° gennaio 2026.