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Codice tributo “6917” per il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

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Con la Risoluzione 14 settembre 2020, n. 52/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917”, da utilizzare per l’utilizzo in compensazione (con l’F24) del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Nella compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà sempre essere indicato il valore “2020”.

Si ricorda che l’art. 125 prima citato ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Con il Provvedimento direttoriale 11 settembre 2020, n. 302831/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha fissato a 15,6423 per cento la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020 .

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