Commercialisti: possibile “vistare” la propria società?
Un dubbio che si ripropone spesso nella prassi riguarda la possibilità per un professionista di apporre il visto anche sulla dichiarazione della “sua” società (o studio/STP)?
La risposta in linea generale è positiva non essendovi nella normativa un divieto specifico né un obbligo di rivolgersi a un terzo.
Come noto, i soggetti abilitati al rilascio del visto (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei contribuenti per i quali tengono la contabilità e/o predispongono la dichiarazione, a condizione di essere:
- iscritti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati presso la DRE;
- abilitati alla trasmissione telematica, anche tramite lo studio associato/STP o società di servizi;
- coperti da idonea polizza assicurativa professionale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce espressamente che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono “autocertificare”la propria dichiarazione senza alcun obbligo di rivolgersi a terzi (risoluzione n. 82/2014) concetto riferito in generale ai soggetti abilitati, quindi anche al professionista che opera tramite una propria struttura (studio, società di servizi, STP).
Da tenere in considerazione soltanto il profilo deontologico e di indipendenza: il Codice Deontologico dei commercialisti vieta, infatti, di perseguire interessi personali in conflitto con quelli del clienteo di assumere cointeressenze economiche che possano compromettere integrità e indipendenza di giudizio.
In ogni caso, per l’apposizione del visto di conformità è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
| Condizione | Caratteristiche |
| Tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione | Come disposto dal D.M. n. 164/1999 (e confermato da circolare n. 57/2009) il visto di conformità può essere rilasciato se le scritture contabili sono state tenute e la dichiarazione è stata predisposta alternativamente:
Società servizi (circolare n. 12/2010) le scritture si ritengono “tenute da soggetto abilitato al visto” se il/i professionista/i abilitato/i al rilascio del visto possiedono una quota > 50% del capitale (es.: 50,01%) per “l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto”. In caso contrario si configura la “tenuta delle scritture da soggetto non abilitato al rilascio del visto” e, dunque, il contribuente dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato (che potrà anche essere il socio abilitato, previa consegna di tutta la documentazione) o CAF imprese. Scritture non tenute da soggetto abilitato Secondo l’Agenzia (circolare n. 57/2009), ove le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può rivolgersi alternativamente:
fornendo la documentazione necessaria alle verifiche. Detto principio è applicabile anche, nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, “astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità”, sia oggettivamente impossibilitato. |
| Polizza assicurativa | I professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità devono essere dotati di specifica polizza assicurativa, onde garantire il risarcimento per gli eventuali danni arrecati al cliente. |
| Iscrizione elenco certificatori DRE | Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono essere iscritti nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la DRE competente in ragione del loro domicilio fiscale.
A tal fine, l’interessato, deve presentare apposita comunicazione alla DRE. |



