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Compensazioni con crediti fittizi: la Cassazione conferma l’interdizione del commercialista

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La Corte di Cassazione ha confermato la sospensione per un anno dall’esercizio della professione disposta nei confronti di un commercialista coinvolto nell’inchiesta relativa alla commercializzazione di crediti d’imposta ritenuti fittizi, successivamente utilizzati in compensazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta in sede cautelare, il professionista sarebbe stato consapevole della natura fittizia dei crediti e, nonostante ciò, avrebbe omesso di rappresentare alle società acquirenti le criticità delle operazioni, al fine di conseguire i compensi collegati alle cessioni.

La Cassazione ha così confermato il provvedimento del Tribunale del riesame di Brescia, che aveva riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura.

Particolare interesse, sul piano professionale, assume il tema dei controlli eseguiti sui crediti utilizzati in compensazione.

Nel procedimento erano state richiamate anche verifiche effettuate attraverso i modelli F24 e interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, sulla base di una relazione dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2026 e delle dichiarazioni rese da un funzionario, è stato evidenziato come la trasmissione del modello F24 sia sottoposta a controlli di carattere formale, che non implicano una verifica sostanziale circa l’effettiva esistenza del credito compensato.

Di conseguenza, nel caso esaminato, l’accettazione telematica del modello F24 non è stata ritenuta elemento sufficiente a dimostrare la genuinità dei crediti.

Tale circostanza assume particolare rilievo nella valutazione della condotta del professionista, anche in considerazione delle competenze tecniche connesse all’attività esercitata.

Secondo i giudici, proprio la qualifica professionale costituiva inoltre un elemento da valorizzare nella valutazione della capacità dell’indagato di comprendere la natura delle operazioni e le relative anomalie.

La decisione interviene comunque nell’ambito di un procedimento cautelare.

La responsabilità penale del professionista non può pertanto ritenersi definitivamente accertata e dovrà essere verificata nelle successive fasi del procedimento.

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