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Compensi amministratori: deducibilità con regole precise

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Il compenso spettante agli amministratori continua a seguire, ai fini della deducibilità, la disciplina prevista dall’art. 95, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, che deroga solo a livello fiscale al principio generale di competenza applicato ai fini della redazione del bilancio, stabilendo l’applicazione del principio di cassa.

Le società a cui si riferisce l’art. 95 del TUIR sono quelle elencate all’art. 73, comma 1, dello stesso testo unico:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

I compensi agli amministratori sono dunque deducibili ai fini fiscali solo in applicazione del principio di cassa ovvero cassa “allargata”.

Rispetto al bilancio 2025, ciò richiede la corretta imputazione civilistica a conto economico e il pagamento tempestivo entro il 12 gennaio 2026, affinché la deduzione fiscale sia riferita al periodo d’imposta 2025.

Secondo l’art. 2364 cod. civ., per le s.p.a. il compenso deve essere determinato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina o con successiva delibera; principi analoghi valgono per le s.r.l.

In assenza di delibera certa, il costo è indeducibile fiscalmente, con rischio di recuperi.

L’OIC 12 prevede l’iscrizione dei compensi nella voce B.7 “Costi per servizi” del conto economico dell’esercizio di maturazione, comprensivi di eventuali rimborsi spese.

Il bilancio 2025 dovrà quindi evidenziare tali oneri, con informativa in Nota integrativa se l’ammontare è rilevante o vi sono componenti variabili.

Per il percettore con rapporto di collaborazione, il compenso integra ordinariamente redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 51 TUIR), con applicazione del principio di cassa “allargata”.

Il compenso si considera dunque pagato nell’anno se percepito dall’amministratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo (circolare 18 giugno 2001, n. 57/E). Il principio della cassa allargata non può essere applicato alle società che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, quindi un periodo d’imposta a cavallo con il 31 dicembre.

Se l’amministratore opera tramite partita IVA (si pensi ad esempio al commercialista che è anche amministratore), il compenso è reddito di lavoro autonomo, soggetto a cassa pura ai fini IRPEF e IVA.

Ciò comporta differenze operative: nel primo caso (reddito assimilato a lavoro dipendente) gestione tramite cedolino, ritenute e contributi; nel secondo caso registrazione fattura con eventuale ritenuta e gestione IVA.

L’art. 95, comma 5, TUIR stabilisce che i compensi sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Per i compensi 2025, la deducibilità è subordinata al pagamento entro il 12 gennaio 2026. Compensi maturati nel 2025 ma pagati dopo tale data saranno deducibili solo nel periodo d’imposta 2026.

Per amministratori con partita IVA, la deducibilità richiede il pagamento entro il 31 dicembre 2025.

l principio di cassa “allargata” dunque non è applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell’oggetto della propria attività.

Civilisticamente, il bilancio 2025 deve rappresentare il costo per competenza, rilevando eventuali debiti verso amministratori.

La Nota integrativa dovrebbe dettagliare criteri di determinazione, componenti variabili e differenze temporanee tra valore civilistico e fiscale, garantendo trasparenza e riducendo il rischio di contestazioni fiscali.

Si precisa infine che i compensi erogati come partecipazione agli utili dunque non in misura fissa, sono deducibili anche se non imputati al conto economico e comportano una variazione in diminuzione.

Tali compensi sono comunque da assoggettare a contribuzione previdenziale.

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