Composizione negoziata della crisi: focus sui profili giuslavoristici
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti dedica un nuovo documento ai profili giuslavoristici della composizione negoziata della crisi, offrendo una lettura sistematica del rapporto tra continuità aziendale, tutela occupazionale e salvaguardia dei creditori nel quadro del Codice della crisi e della Direttiva Insolvency.
Il documento prende le parti dalle previsioni della Direttiva Insolvency dove il legislatore unionale ha precisato come i quadri di ristrutturazione preventiva devono tendere:
- non soltanto a massimizzare il valore complessivo di recupero per i creditori,
- ma anche a impedire la perdita di posti di lavoro e del patrimonio immateriale rappresentato da conoscenze e competenze professionali che appartengono a ogni dipendente.
In particolare, il mutamento di approccio operato dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi o CCII), rispetto alla vecchia legge fallimentare di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, può cogliersi anche nella sua presa d’atto dei profili laburistici connessi alle vicende da esso regolate. Infatti, al mantenimento e in alcuni casi all’implementazione dell’impostazione tradizionale, che riconosce al lavoratore una posizione particolarmente privilegiata nella sua specifica qualità di creditore, si affianca ora la considerazione del lavoratore anche in quanto tale.
L’analisi si snoda lungo un ideale percorso orientato a esaminare il quadro di riferimento recepito nel contesto del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
In questa prospettiva, preso atto che, per disposto normativo, la salvaguardia dei posti di lavoro è tra gli obiettivi primari che la soluzione adottata in seguito al percorso di composizione negoziata deve perseguire, sono esaminate le disposizioni del Codice della crisi che più di altre si occupano di tali importanti profili, iniziando da quelle che, nell’ambito delle trattative per la composizione negoziata, impongono all’imprenditore di attivare una procedura di informazione e consultazione sindacale qualora intenda assumere determinazioni rilevanti per i rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti, affinché possa garantirsi che ogni determinazione di rilievo venga assunta nell’alveo di un dialogo effettivo e trasparente, per continuare con quelle relative alle vicende circolatorie dell’azienda.
In conclusione si evidenzia che l’analisi dei diversi profili della composizione negoziata della crisi in relazione ai rapporti di lavoro evidenzia la complessità di un equilibrio delicato tra tutela occupazionale, continuità aziendale e tutela del credito. La procedura, pur rappresentando un innovativo strumento di gestione precoce della crisi, mostra i limiti della protezione accordata ai lavoratori: essa garantisce la salvaguardia dei rapporti di lavoro solo nella “misura possibile”, subordinata alle esigenze di risanamento dell’impresa e alla logica di continuità aziendale. Inoltre, gli strumenti di consultazione sindacale, nella forma attuale, appaiono insufficienti a promuovere un dialogo effettivamente vincolante, servendo più a veicolare informazioni che a consentire una partecipazione reale alla definizione delle soluzioni.