Comunicazioni assicurazioni sulla vita: imposta di bollo in chiaro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7/2025 con la quale si è soffermata sulle novità introdotte dalla Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate ai clienti e relative ai contratti di assicurazione sulla vita disciplinate dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Il comma 87 della Legge citata ha previsto che a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.
In particolare la novità riguarda le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V: sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
Tra i vari chiarimenti è stato confermato che, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, è ammesso l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi; attenzione però, seppur con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2015, prot. 2015/14261, sono state estese le modalità di versamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, resta fermo che, come già precisato con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con riferimento all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le somme sono indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con la conseguenza che “eventuali eccedenze di imposta non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi”.
In ipotesi di polizze “non bioptate”, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012.