Comunicazioni intermediari finanziari: anagrafe tributarie e UIF con adempimenti separati
In materia di adempimenti in capo agli intermediari finanziari per le operazioni finanziarie su oro, gli obblighi comunicativi verso l’Anagrafe Tributaria non sono alternativi ma si aggiungono alle ulteriori comunicazioni da effettuare verso l’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (“UIF”) per le operazioni aventi ad oggetto il commercio di oro.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 28/2026.
L’art. 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 individua i prodotti che possono essere correttamente definiti con il termine “oro”. La stessa Legge definisce l’attività degli Operatori professionali in oro, la riserva riconosciuta a banche ed altri intermediari per le operazioni finanziarie sull’oro, nonché gli obblighi comunicativi verso l’UIF.
Circa gli adempimentidi natura comunicativa all’Anagrafe tributaria, questi sono riconducibili al combinato disposto: art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e art. 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, via via integrato (cfr., da ultimo, il provvedimento prot. n. 398752 del 28 ottobre 2024), sono state definite le modalità ed i termini per effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari.
Nello specifico, la tabella 2) allegata al provvedimento del 6 dicembre 2011, protocollo n. 175033 – successivamente confermata ed aggiornata – prevede che debbano essere comunicati, con il codice rapporto “24”, l’acquisto e la vendita di oro e metalli preziosi.
Sulla base della normativa e della prassi richiamata comprese le indicazioni di cui alla circolare 4 aprile 2007, n. 18/E e la “Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro” dell’8 agosto 2013, prot. n. 2013/97319, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- l’istante sia tenuto a comunicare all’Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento, in quanto effettua le stesse “in via professionale”, come intermediario finanziario abilitato ed esse possono, quindi, annoverarsi tra i “servizi offerti continuativamente al cliente”;
- l’adempimento non è alternativo alle ulteriori comunicazioni che vengono effettuate – all’UIF “delle operazioni in oro da investimento eseguite nel mese di riferimento qualora le operazioni con una medesima controparte superino i limiti previsti dalla Legge […] per il tramite di un Operatore Professionale in Oro”, costituendo quest’ultimo un adempimento ulteriore e diverso, previsto dall’art. 1, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 7/2000.



