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Concordato preventivo: nota di variazione anche alla fine della procedura

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Il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di recuperare l’IVA non incassata.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 234/2025 in materia di: Concordato preventivo – consecuzione tra procedure concorsuali – emissione nota di variazione ex art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972.

L’istante, società Alfa, esercente attività di commercio di artt. sportivi è creditrice nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio.

Quest’ultima, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. Conseguentemente ha provato ad accedere nell’anno 2020 ad unaprocedura di concordato preventivo. Tuttavia, la procedura, in un primo momento ammessa con Decreto dell’autorità giurisdizionale, è stata in seguito revocata.

Successivamente, e precisamente nell’anno 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.

Da qui, la società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere le corrette modalità e tempistiche per il recupero dell’IVA fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

In primis, l’Agenzia delle Entrate ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza.

Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità di causa” (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724),

Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, ai fini dell’individuazione della corretta formulazione dell’art. 26 del Decreto IVA da applicare al caso di specie, bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo.

Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 nella sua nuova formulazione post modifiche ex art. 18 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Da qui, in linea con le indicazioni di cui alla circolare n. 20/E del 2021, laddove il cedente ha scelto di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, lo stesso ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 26 del D.P.R.

Di conseguenza, può attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

Si ricorda che, come da circolare n. 20/E/2021: la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto sostanziale per operare la variazione; la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella scadenza della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene messa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

In conclusione, con riguardo al caso prospettato nell’istanza, L’Agenzia delle Entrate ritiene che:

  • non rilevi il principio della consecuzione tra procedure concorsuali;
  • operi pienamente l’art. 26 di cui al Decreto IVA, così come novellato dal Decreto Sostegni-bis.

L’istante, avendo deciso di partecipare alla procedura, possa legittimamente attendere la conclusione della procedura di concordato allo stato aperta ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.

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