Conferimento in holding e donazione quote: niente abuso del diritto se l’operazione ha sostanza economica
L’operazione di riorganizzazione societaria non presenta carattere abusivo ai fini fiscali, se dotata di sostanza economica e idonea a produrre effetti significativi diversi dal mero risparmio d’imposta: è questo il chiarimento principale fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 42/2026.
La risposta a interpello ha ad oggetto: “Valutazione antiabuso di un’operazione di riorganizzazione societaria articolata nell’utilizzo combinato del conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due diverse società in una holding newco srl, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, e della successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding newco srl, ai sensi dell’articolo 16 del TUSD”.
Il documento richiama preliminarmente l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, secondo cui l’abuso del diritto richiede la compresenza di tre presupposti:
- vantaggio fiscale indebito,
- assenza di sostanza economica ed
- essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
In base all’Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la verifica deve partire dall’accertamento del vantaggio indebito; la mancanza di uno solo dei requisiti esclude l’abusività.
Quanto al conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR, l’Agenzia ribadisce che il regime è a realizzo controllato e non di neutralità fiscale: il valore di realizzo coincide con la quota di patrimonio netto formata dalla conferitaria.
Ciò consente continuità dei valori fiscali senza emersione di plusvalenze qualora l’incremento patrimoniale sia pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
Diversamente, la successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding, valutata ai sensi dell’articolo 16 TUSD, genera un vantaggio fiscale consistente in una minore imposta di donazione rispetto all’ipotesi di trasferimento diretto delle quote della società operativa.
Tale risparmio è qualificato come “indebito” poiché in contrasto con la ratio della norma, che mira a garantire oggettività e coerenza nella determinazione della base imponibile.
Tuttavia, l’analisi si arresta alla verifica della sostanza economica: la costituzione della holding consente gestione unitaria, ottimizzazione finanziaria, prevenzione di conflitti e pianificazione del passaggio generazionale, elementi idonei a produrre effetti non fiscali apprezzabili. Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 14493/2022 ), l’Amministrazione conferma che il divieto di abuso non opera quando l’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali.
Ne consegue che, pur in presenza di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza del requisito della carenza di sostanza economica esclude la configurabilità dell’abuso del diritto e rende superflua la verifica degli ulteriori elementi.



