Consolidato, esclusa la dichiarazione integrativa per l’omessa presentazione dell’opzione
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L’omessa presentazione dell’opzione per il regime del consolidato fiscale, non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2019, n. 82 .
Al riguardo, in particolare, si precisa quanto segue:
- con la Risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E, fu chiarito che:
a. dalle ipotesi di errori od omissioni di cui al richiamato art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 deve tenersi distinto il “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione”;
b. tali scelte, ancorchè inserite in una dichiarazione di scienza (qual è la dichiarazione dei redditi), sono manifestazioni di una volontà negoziale, con la conseguenza che “non possono essere ‘rettificate’ che in presenza di dolo, violenza o errore”. In particolare l’errore – quale vizio della volontà – deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento; - l’opzione per il regime del consolidato fiscale dev’essere comunicata entro il termine stabilito dall’art. 119 del Testo Unico, e quindi con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
- con riferimento invece alla designazione della controllata residente in qualità di consolidante (nell’ipotesi di consolidato “tra sorelle” di cui all’art. 117, comma 2-bis, del Tuir), il modello dev’essere presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio dell’opzione stessa (in tal senso si esprime il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 novembre 2015, prot. n. 142491).
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