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Contraddittorio d’obbligo anche nelle verifiche doganali

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Il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa costituisce un principio fondamentale anche nelle verifiche doganali, ancorché non sia previsto espressamente nel codice doganale comunitario: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2018, n. 1462, depositata lo scorso 23 gennaio (in linea con Cass. 25 gennaio 2019, n. 2175, 23 maggio 2018, n. 12832, 15 marzo 2013, n. 6621, e 11 giugno 2010, n. 14105).

Al riguardo si ricorda che, per le Sezioni Unite della Suprema Corte (9 dicembre 2015, n. 24832), in materia di tributi “armonizzati”, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, sempreché in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di tali ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare – in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale – sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale. Di conseguenza, si ritiene che, in relazione a tutti gli atti impositivi adottati dall’Amministrazione doganale, sussista sempre l’obbligo del contraddittorio preventivo, costituendo lo stesso espressione di un principio generale posto a tutela del diritto di difesa del contribuente.

Con l’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26365, peraltro, i giudici di legittimità affermarono che i diritti di difesa del destinatario di un avviso di rettifica adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato non sono violati qualora la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo preveda la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma.

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