Contributo straordinario extra profitti delle banche: pronti i codici tributo
Con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo da utilizzare:
- per il versamento del contributo straordinario delle banche previsto dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026,
- per la compensazione, come prevede la stessa Legge di Bilancio, della maggiore IRAP versata sui dividendi infra-UE o SEE.
Rispetto al contributo straordinario, in base all’art. 1, comma 69, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), le banche, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, possono applicare un contributo straordinario alla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104.
Il riferimento è alla riserva extraprofitti riferita agli accantonamenti effettuati dagli istituti bancari in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti
Le modalità di applicazione del contributo sono disciplinate dai successivi commi da 70 a 73.
Nei fatti, se le banche decidono di affrancare le suddette riserve esistenti fino al 31 dicembre 2025, pagano il 27,5% di contributo straordinario. L’aliquota sale al 33% per l’affrancamento delle riserve ancora presenti nell’esercizio successivo.
Con la risoluzione in parola, quindi, l’Agenzia ha introdotto i codici tributo per consentire alle banche di versare con il modello F24 il contributo straordinario, le sanzioni e i relativi interessi:
- “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – interessi da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Questi codici vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La risoluzione precisa che per il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (cosa diversa dal contributo straordinario – art. 26 del D.L. n. 104/2023), e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, non cambia nulla, perché rimangono validi i codici tributo “2717”, “1947” e “8955” istituiti con la risoluzione n. 7/E/2024.
Sempre la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 47) prevede che, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, le banche possono chiedere il rimborso dell’eccedenza IRAP versata in relazione ai dividendi infra-UE o SEE inclusi nel valore della produzione netta (secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 446/1997).
Per ottenere il rimborso è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, è possibile scegliere di:
- utilizzare la somma come credito in compensazione,
- ma esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario sopra (comma 69, contributo straordinario banche).
L’importo da recuperare può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
L’Agenzia, con provvedimento del 22 aprile 2026, ha approvato il modello per chiedere il rimborso oppure la compensazione (vedi “IRAP dividendi infra-UE o SEE: ok al modello per il rimborso”). Lo stesso provvedimento stabilisce che possono essere utilizzati in compensazione anche gli interessi maturati sull’eccedenza IRAP pagata, calcolati dal momento del versamento fino alla presentazione dell’istanza. Ciascun contribuente può consultare l’importo del credito disponibile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’IRAP da recuperare tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, è stato istituito il codice tributo: “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il nuovo identificativo deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi di riversamento del contributo, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va invece riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
Infine, il documento di prassi precisa che il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718” (“Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199”) istituito con la stessa risoluzione.




