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Controllo automatizzato ex art. 36-bis escluso per la soluzione di questioni giuridiche

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il controllo automatizzato effettuato sulla base degli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nonchè la conseguente iscrizione a ruolo della maggiore imposta) sono ammessi soltanto quando l’importo dovuto è stato determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo.

Tale procedura non è invece consentita per risolvere questioni giuridiche.

Ne consegue che il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o almeno da un avviso bonario (in questo senso si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 8 giugno 2018, n. 14949).

I principi che precedono sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 25 ottobre 2018, n. 30791, depositata lo scorso 28 novembre.

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