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Controversie di valore non superiore a 1.033 euro esenti da imposta di registro

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Con la Circolare 29 luglio 2022, n. 30/E , l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo indirizzo in merito all’ambito applicativo dell’art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, che prevede l’assoggettamento soltanto al contributo unificato delle cause e delle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro.

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi del documento di prassi.

L’AGENZIA TIENE CONTO DELL’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
PROCEDIMENTI INNANZI al GIUDICE di PACE – ESENZIONE dall’IMPOSTA di REGISTRO Nell’ambito dei procedimenti innanzi al giudice di pace, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 46, L. 21 novembre 1991, n. 374). Ne deriva che tali atti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di registro.
AMBITO APPLICATIVO Pregressa posizione di giurisprudenza ed Agenzia delle Entrate

Secondo un precedente orientamento, l’esenzione in esame si applica con riferimento agli atti e provvedimenti:

  • relativi al giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace;
  • emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal medesimo giudice di pace (Cass. 16 luglio 2014, n. 16310, 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981; Risoluzione 10 novembre 2014, n. 97/E).

Nuova interpretazione

In merito all’ambito applicativo del richiamato art. 46 , Legge n. 374/2021, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato la norma di favore contenuta nell’art. 46, Legge n. 374/1991 dev’essere applicata a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma di 1.033,00 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito (Cass. 4 dicembre 2018, n. 31278 , 2 ottobre 2020, n. 21050, 22 febbraio 2021, n. 4725, 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858).

Allineandosi al nuovo orientamento espresso dalla Suprema Corte, ora l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il richiamato art. 46 dev’essere applicato anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa (la quale pertanto non è dovuta).

Esclusioni

L’esenzione non si applica invece alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione ex art. 22

CONTENZIOSI PENDENTI La nuova linea interpretativa dovrà essere adottata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate anche con riferimento ai procedimenti pendenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 46, Legge 21 novembre 1991, n. 374 (“Istituzione del giudice di pace”), come modificato dall’art. 1, comma 308, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).

Circolare 30-2022 art. 46 L. 374 del 1991

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