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Cooperative, opportuno adottare un principio di pura “derivazione” dallo schema di conto economico

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Nell’ambito della disciplina dettata per le società cooperative, ai fini della verifica del carattere della “mutualità prevalente”, e in particolare del requisito della prevalenza, si rende opportuna l’adozione di un principio di pura “derivazione” dallo schema di conto economico: tale passaggio viene sottolineato in un documento – titolato “Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015” – predisposto congiuntamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Alleanza delle Cooperative.

Lo studio – che affronta tra l’altro gli effetti del D.L.gs. 18 agosto 2015, n. 139 sul calcolo della mutualità prevalente – si sofferma anche sulla eliminazione dell’area straordinaria, vale a dire del cosiddetto “aggregato E”, dedicato alla voce “proventi e oneri straordinari”.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il principio di derivazione è contemplato nell’art. 83, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale il reddito complessivo dev’essere determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dal medesimo Testo Unico. Inoltre, nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità al codice civile, si applicano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili;
  2. l’Oic – attraverso il documento n. 29 – ha chiarito la tematica relativa al trattamento contabile e al conseguente trattamento fiscale dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio. Successivamente sono intervenuti sull’argomento anche l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (documento congiunto di Cndcec e Fondazione nazionale commercialisti del 24 aprile 2018) e l’Assonime (Circolare n. 15 del 27 giugno 2018).

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