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Correzioni errori contabili: regole semplificate solo in casi precisi

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A decorrere dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025, cambia il perimetro del regime “agevolato” ovvero semplificato per il riconoscimento fiscale degli errori contabili. L’intervento del D.Lgs. n. 192/2025 ha riscritto l’art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo il nuovo comma 1-ter e restringendo l’ambito applicativo della disciplina già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 73/2022.

Nei fatti, il legislatore ha:

  • eliminato il regime fiscale degli errori contabili dal 4° periodo del comma 1 del citato art. 83;
  • introducendo il nuovo comma 1-ter e innovando la disciplina sulla correzione degli errori contabili.

È stato altresì abrogato il comma 1-bis dell’art. 8, D.L. n. 73/2022.

Si riporta di seguito il nuovo comma 1-ter: Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

Il principio resta quello della rilevanza fiscale delle correzioni senza sanzioni e senza dichiarazione integrativa, ma solo a condizioni puntuali. Sul piano soggettivo, il beneficio è ora riservato ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale.

La disciplina è autonoma rispetto al principio di derivazione rafforzata e non riguarda imprese individuali e società di persone.

Sotto il profilo oggettivo, la nuova norma consente di correggere, senza sanzioni, anche errori di quantificazione, oltre che di classificazione o qualificazione, purché non rilevanti.

Restano esclusi gli errori rilevanti, che devono essere corretti tramite dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con possibili effetti sanzionatori in caso di maggiore imposta dovuta.

Non rientrano nel perimetro degli errori contabili i cambiamenti di principi contabili e di rappresentazione contabile derivante dai cambiamenti di stima.

Sul piano temporale, la correzione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’elemento patrimoniale o reddituale è stato erroneamente rilevato, oppure avrebbe dovuto esserlo. È inoltre necessario che la rettifica intervenga prima dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia formale conoscenza.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 5-bis dell’art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 limita la rilevanza delle correzioni ai soli casi in cui il valore della produzione netta risulti positivo in entrambi i periodi interessati, anche senza considerare la rettifica.

La decorrenza è fissata dall’art. 7 del D.Lgs. n. 192/2025: le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

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