I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae (che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria).
Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale: lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 gennaio 2020, n. 7 (in linea con le Risposte 10 dicembre 2019, n. 506 e 20 dicembre 2019, n. 535).
Si ricorda che, in relazione alle attività spettacolistiche, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 13 luglio 2000, il titolo di accesso deve contenere:
Per effetto del successivo art. 4 del D.M. 13 luglio 2000, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi alla SIAE e gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) devono essere abilitati all’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:
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