Costi infragruppo, onere della prova in capo alla società destinataria dei servizi
In materia di “costi infragruppo”, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata (Cass. nn. 8001/2021, 32422/2018, 23027/2015).
Pertanto, l’affermazione della deducibilità di un costo è subordinata all’effettività e all’inerenza dello stesso in ordine all’attività d’impresa esercitata dalla società infragruppo destinataria della prestazione e al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima, gravata di allegare in modo specifico gli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante (Cass. nn. 6820/2020 e 23164/2017).
Tali principi sono stati ribaditi ora dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 ottobre 2022, n. 31081, depositata lo scorso 20 ottobre.
Si ricorda che con la pronuncia 13 febbraio 2020, n. 3599, in termini più generali gli Ermellini avevano affermato quanto segue:
- l’inerenza, quale requisito di detraibilità dell’IVA relativa ad un determinato costo, richiede elementi oggettivi, che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all’attività di impresa (in tal senso si richiama Cass. 20 gennaio 2017, n. 1544);
- ai fini della detrazione dell’IVA relativa ai costi, non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne anche l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica (Cass. 26 settembre 2018, n. 22940);
- in relazione ai costi infragruppo, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo anche la dimostrazione che la controllata abbia tratto un’effettiva utilità dal servizio remunerato.