CPB 2026/2027: la sospensione temporanea dell’attività non preclude una nuova adesione
In piena campagna dichiarativa si rimette al centro dell’attenzione anche il tema dell’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Tra i quesiti più ricorrenti figura quello relativo ai contribuenti che, pur avendo aderito al CPB 2024-2025, hanno registrato nel corso del 2025 una significativa riduzione dell’attività senza però che si configurasse una causa di esclusione cessazione o decadenza dall’accordo.
Si pensi al caso di una società di persone esercente attività di fast food che, a causa della mancanza di personale, abbia sospeso volontariamente l’attività per alcuni mesi, riprendendola regolarmente nel corso del periodo d’imposta.
Laddove non si configuri un evento straordinario (ex art. 4 del D.M. 11 maggio 2026) ovvero un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai fini ISA, pur considerando la contrazione del reddito effettivamente prodotto, il contribuente continua ad assoggettare a tassazione il reddito concordato, sostenendo un carico fiscale superiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole ordinarie.
La questione è se tale situazione possa costituire un elemento ostativo all’adesione al nuovo concordato per il biennio 2026-2027.
Infatti, all’art. 14 del Decreto CPB viene previsto che: decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere, e nei confronti del quale non siano insorte cause di esclusione, potrà accedere ad un nuovo biennio di concordato.
La risposta sembra dunque essere negativa.
Il D.Lgs. n. 13/2024 individua in maniera tassativa le cause che impediscono l’accesso al concordato ovvero ne determinano la cessazione o la decadenza.
Tra queste assumono rilievo la mancata applicazione degli ISA, l’omessa presentazione delle dichiarazioni, la presenza di debiti tributari e contributivi superiori ai limiti previsti dall’art. 10 del Decreto, nonché il verificarsi di specifiche operazioni straordinarie, ecc.
La semplice sospensione temporanea dell’attività per ragioni organizzative o imprenditoriali, quale la difficoltà nel reperimento del personale, non rientra invece tra le fattispecie tipizzate dal legislatore.
Nel caso prospettato l’attività non risulta cessata, se gli ISA sono regolarmente elaborati riportando i giorni di effettiva apertura dell’esercizio non emergono modifiche soggettive tali da incidere sulla chance di adesione.
Sotto un diverso profilo, la ridotta operatività del 2025 potrebbe addirittura incidere favorevolmente sulla proposta di concordato per il biennio successivo visto che sarò preso a riferimento il reddito effettivo fiscale 2025.
I dati dichiarati ai fini ISA, infatti, costituiscono uno degli elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della proposta e, qualora riflettano un periodo caratterizzato da un’attività limitata, potrebbero determinare un reddito concordato inferiore rispetto a quello conseguibile con il ritorno alla normale capacità produttiva.
Naturalmente andrebbe analizzato caso per caso essendo queste qui fornite indicazioni di carattere generale.
Resta naturalmente fermo che il contribuente dovrà continuare a rispettare tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del CPB, verificando in particolare l’assenza di debiti tributari e contributivi ostativi, la regolarità degli adempimenti dichiarativi e il mancato verificarsi delle ipotesi di esclusione/cessazione espressamente previste dal D.Lgs. n. 13/2024.



