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CPB e ISA: adesione anche se i ricavi “caratteristici” sono pari a zero

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Ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale, CPB, per l’impresa di costruzione di immobili, non è da ostacolo il fatto che ricavi dell’attività caratteristica siano pari a zero posto che l’assenza di ricavi è fisiologica considerata la necessaria fase di realizzazione degli immobili ancora in corso.

Infatti in tali casi non è da ritenersi applicabile una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA per “non normale svolgimento dell’attività”, nel caso specifico, modello ISA 2025 DG69U.

Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 39/2026.

Il D.M. 18 marzo 2024, di approvazione – tra l’altro – dell’ISA DG69U, all’art. 3, comma 2, prevede che “per gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi”.

Pertanto, la circostanza – evidenziata dall’Istante alla base del quesito formulato che i ricavi dell’attività caratteristica indicati al n. 1 “ricavi delle vendite e delle produzioni”, della voce A) “Valore della produzione” del conto economico dell’Istante dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, siano pari a zero non è di per sé idonea a escludere la possibilità di applicare il modello ISA DG69U.

Nel caso rappresentato in istanza, l’assenza di ricavi – come sottolineato dallo stesso Istante – è “imputabile esclusivamente alla fase fisiologica di realizzazione degli immobili ancora in corso”, considerato che, nello stesso esercizio, l’Istante ha indicato, come variazioni delle “rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinate alla rivendita” iscritte nella voce A) del medesimo conto economico, l’importo di tot. di euro “riferito a progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”.

Inoltre, va rilevato che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a fini della non applicazione degli ISA.

Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività, nel 2024 l’Istante non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”).

In sintesi, trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, deve ritenersi legittima l’adesione dell’istante al CPB per il biennio 2025-2026.

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