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CPB e ravvedimento speciale: l’Agenzia chiarisce le regole della rateizzazione

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Con una Faq pubblicata sul sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), con particolare riferimento al cosiddetto ravvedimento speciale.

Il documento interviene sulle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva previste sia per il ravvedimento relativo agli anni d’imposta 2018-2022, disciplinato dall’articolo 2-quater , comma 8, del D.L. n. 113/2024, sia per quello riguardante gli anni 2019-2023, introdotto dall’articolo 12-ter del D.L. n. 84/2025.

Uno dei principali chiarimenti riguarda le scadenze delle rate successive alla prima. In base alla normativa vigente, l’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 oppure mediante un pagamento rateale fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali. Qualora, ad esempio, la prima rata venga versata il 20 gennaio 2026, le rate successive dovranno essere pagate entro il giorno 15 dei mesi successivi, a partire dal 15 aprile 2026.

Per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2018-2022, l’Agenzia precisa invece che le rate successive alla prima sono considerate in scadenza con cadenza mensile a partire dal 30 aprile 2025. Viene inoltre chiarito che i versamenti effettuati in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) sono considerati regolari, purché venga poi rispettata la periodicità mensile per le rate successive.

Altro punto centrale riguarda il tasso di interesse applicabile. Dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è fissato all’1,6% e tale aliquota deve essere applicata a tutte le rate del ravvedimento speciale con scadenza nel corso del 2026.

Infine, l’Agenzia chiarisce che gli interessi legali decorrono dal 15 marzo 2026 e si applicano esclusivamente alle rate successive alla prima, considerato che il termine ultimo per il pagamento iniziale è fissato proprio a tale data.

I chiarimenti forniti mirano a garantire certezza operativa ai contribuenti che hanno aderito al CPB, riducendo il rischio di errori nei versamenti e assicurando una corretta applicazione delle regole sulla rateizzazione.

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