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CPB, nessuna decadenza se il saldo è pagato entro 60 giorni dall’avviso bonario

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L’omesso versamento delle imposte dovute dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) non determina di per sé la decadenza dall’istituto.

La disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha riscritto l’art. 22, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 13/2024, introducendo un meccanismo di salvaguardia collegato al pagamento delle somme richieste con il controllo automatizzato.

Nella formulazione attualmente vigente, la causa di decadenza ricorre quando:

  • sono omessi i versamenti delle somme dovute in pendenza di concordato,
  • contestati poi con attività di liquidazione automatizzata di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973,
  • il pagamento non viene eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità prevista dal comma 3 del medesimo art..

La disposizione sposta, quindi, il momento rilevante per la perdita degli effetti del concordato: non è il mancato versamento alle ordinarie scadenze a determinare automaticamente la decadenza, bensì l’eventuale mancato pagamento dell’avviso bonario entro il termine di sessanta giorni.

La novità assume particolare rilievo per i contribuenti che hanno ad esempio aderito al CPB 2024-2025 e che poi risultano inadempienti al versamento delle imposte dovute per l’anno 2024 e/o 2025 rispetto al reddito concordato per gli stessi anni (acconto e/o saldo).

In tali ipotesi, il successivo controllo automatizzato può sfociare nella comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, il cui pagamento integrale entro sessanta giorni consente di conservare gli effetti del concordato.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo.

Il documento di prassi ha precisato che la causa di decadenza opera esclusivamente quando le somme richieste con la comunicazione di irregolarità non sono corrisposte entro il termine previsto dalla legge (60 gg).

La circolare, inoltre, chiarisce che:

  • il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione,
  • escludendo la possibilità di ricorrere alla rateizzazione ordinariamente disciplinata dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Pertanto, la semplice ammissione al piano rateale non è sufficiente a evitare la decadenza dal CPB.

Inoltre, l’eventuale versamento delle somme dovute a seguito di concordato mediante ravvedimento, effettuato prima del ricevimento di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, non comporta decadenza dal CPB.

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