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Crediti d’imposta con adempimenti precisi nel nuovo Codice degli incentivi

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Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12, mira a introdurre “un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata”.

Il nuovo Codice si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:

  • contributo a fondo perduto,
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili,
  • interventi nel capitale di rischio,
  • agevolazioni fiscali e contributive (applicazione parziale),
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Rispetto ai crediti d’imposta che in linea generale rientrano tra i contributi c.d. automatici per i quali il Codice non trova applicazione a tutto campo, rimane ferma oltre alla disciplina di settore, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 dello stesso Codice: comunicazione preventiva e registrazione aiuti di Stato.

Novità credito d’imposta-Codice degli incentivi
Comunicazione preventiva Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

Il soggetto competente comunica al Ministero dell’economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell’incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio.

I crediti di imposta sono attivati:

  • sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento,
  • con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative.

I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l’attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l’illegittima fruizione.

Registrazione aiuti di Stato Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che “l’Autorità responsabile” abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. Bisognerà attendere per capire meglio le conseguenze di tale previsione per l’utilizzo dei crediti in compensazione posto che a oggi la suddetta registrazione è anticipata dall’indicazione dell’aiuto nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.

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