Crediti d’imposta con adempimenti precisi nel nuovo Codice degli incentivi
Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12, mira a introdurre “un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata”.
Il nuovo Codice si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:
- contributo a fondo perduto,
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili,
- interventi nel capitale di rischio,
- agevolazioni fiscali e contributive (applicazione parziale),
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
Rispetto ai crediti d’imposta che in linea generale rientrano tra i contributi c.d. automatici per i quali il Codice non trova applicazione a tutto campo, rimane ferma oltre alla disciplina di settore, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 dello stesso Codice: comunicazione preventiva e registrazione aiuti di Stato.
| Novità credito d’imposta-Codice degli incentivi | |
| Comunicazione preventiva | Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
Il soggetto competente comunica al Ministero dell’economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell’incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio. I crediti di imposta sono attivati:
I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l’attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l’illegittima fruizione. |
| Registrazione aiuti di Stato | Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che “l’Autorità responsabile” abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. Bisognerà attendere per capire meglio le conseguenze di tale previsione per l’utilizzo dei crediti in compensazione posto che a oggi la suddetta registrazione è anticipata dall’indicazione dell’aiuto nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi. |