Crediti infrannuali da IVA TR: quando è possibile compensare senza visto
Il 30 aprile 2026 scade il termine entro cui presentare il modello TR al fine di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA relativo al 1° trimestre 2026. In vista di tale scadenza appare utile soffermarci su un tema da sempre foriero di dubbi operativi per professionisti e contribuenti: ossia quello delle modalità di calcolo del plafond di 5.000 euro entro il quale è possibile utilizzare in compensazione i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR senza apposizione del visto di conformità.
In particolare, si chiede:
- se il visto di conformità vada apposto sul modello IVA TR solo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione del credito per un importo superiore a 5.000 euro;
- se il limite di 5.000 euro per l’apposizione del visto di conformità debba essere calcolato tenendo conto dei precedenti crediti trimestrali indicati con utilizzo in compensazione sull’istanza IVA TR, ovvero effettivamente utilizzati e se anche l’importo indicato sull’istanza, ovvero effettivamente utilizzato, debba concorrere al limite annuale dei 5.000 euro;
Apposizione del visto di conformità sul modello IVA TR
Il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Pertanto, non è possibile prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre.
Nel caso in cui venga presentato un Modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficia la spettanza; nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel Modello, può farlo previa presentazione di un Modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”.
Rilevanza dei TR precedenti
Il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.
Coerentemente, l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2026 concorre alla determinazione del limite per il 2° semestre 2026 anche se non utilizzato in compensazione.



