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Crediti Superbonus: per evitare il sequestro non basta la buona fede

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Risulta ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui il sequestro impeditivo dei crediti può avvenire in capo al cessionario, anche se estraneo al reato. L’argomento resta di attualità anche a seguito del pressoché definitivo stop alle cessioni dei crediti (per opera prima del D.L. n. 11/2023 e poi del D.L. n. 39/2024), in quanto le cessioni avvenute nel passato possono ancora aprire a contestazioni particolarmente gravose, soprattutto in sede penale.

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che:

  • i crediti d’imposta possono essere sequestrati anche se il cessionario (banca) è in buona fede, poiché la protezione dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 opera solo in ambito tributario, non penale (Cass. pen., sez. II, sentenza 12 luglio 2024, n. 28064);
  • la buona fede non esclude il sequestro, ma impone un’analisi rigorosa delle prove ed una valutazione dei singoli crediti nel cassetto fiscale (Cassazione n. 3108/2024).

Le implicazioni di un simile orientamento sono particolarmente significative. A prescindere da un’effettiva partecipazione attiva all’illecito, infatti, il cessionario potrebbe vedersi contestato il reato d’indebita compensazione ex art. 10-quater del D.L. n. 74/2000, in caso di successivo utilizzo del credito d’imposta oggetto di contestazione.

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