Crediti Superbonus: per evitare il sequestro non basta la buona fede
Risulta ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui il sequestro impeditivo dei crediti può avvenire in capo al cessionario, anche se estraneo al reato. L’argomento resta di attualità anche a seguito del pressoché definitivo stop alle cessioni dei crediti (per opera prima del D.L. n. 11/2023 e poi del D.L. n. 39/2024), in quanto le cessioni avvenute nel passato possono ancora aprire a contestazioni particolarmente gravose, soprattutto in sede penale.
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che:
- i crediti d’imposta possono essere sequestrati anche se il cessionario (banca) è in buona fede, poiché la protezione dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 opera solo in ambito tributario, non penale (Cass. pen., sez. II, sentenza 12 luglio 2024, n. 28064);
- la buona fede non esclude il sequestro, ma impone un’analisi rigorosa delle prove ed una valutazione dei singoli crediti nel cassetto fiscale (Cassazione n. 3108/2024).
Le implicazioni di un simile orientamento sono particolarmente significative. A prescindere da un’effettiva partecipazione attiva all’illecito, infatti, il cessionario potrebbe vedersi contestato il reato d’indebita compensazione ex art. 10-quater del D.L. n. 74/2000, in caso di successivo utilizzo del credito d’imposta oggetto di contestazione.