Credito d’imposta alle fondazioni bancarie incorporanti: nuove regole dopo la Legge 182/2025
L’Agenzia delle Entrate aggiorna la disciplina attuativa del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti in caso di operazioni di fusione. Con il provvedimento prot. n. 50913/2026 dell’11 febbraio 2026 vengono introdotte modifiche al precedente atto del 18 dicembre 2023 (prot. n. 428485), in attuazione delle novità normative contenute nell’art. 24 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182.
Il credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 396 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è riconosciuto alle fondazioni bancarie che incorporano altri enti nell’ambito di operazioni di fusione. L’agevolazione è pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versano in gravi difficoltà. Le risorse disponibili ammontano a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a esaurimento dei fondi.
Le modifiche approvate intervengono su più punti della procedura concernente le modalità di riconoscimento del credito d’imposta. Tra le novità più rilevanti figura lo spostamento del periodo di riferimento per la comunicazione delle delibere d’impegno: le fondazioni incorporanti dovranno trasmettere all’ACRI (Associazione di fondazioni e casse di risparmio s.p.a.), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere relative alle erogazioni previste, unitamente al progetto e all’atto di fusione.
L’ACRI, entro i 30 giorni successivi, invierà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, secondo il criterio temporale previsto dalla legge. L’Agenzia, nei successivi 30 giorni e nel limite delle risorse disponibili, comunicherà a ciascuna fondazione l’ammontare esatto del credito riconosciuto per ciascun anno, informando contestualmente l’ACRI.
Un altro intervento significativo riguarda la modalità di fruizione del beneficio. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’ACRI avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettivamente effettuato le erogazioni. Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. In caso di utilizzo eccedente rispetto al credito concesso, il modello sarà scartato con apposita ricevuta.
Resta ferma la possibilità, alternativa alla compensazione, di cedere il credito – anche parzialmente – a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione. La comunicazione della cessione dovrà avvenire esclusivamente tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno rese note con apposito avviso.
Il provvedimento prevede anche l’annullamento proporzionale del credito nel caso in cui le erogazioni non vengano effettuate, totalmente o parzialmente. In tali casi, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia, che nei 15 giorni successivi procede alla riduzione del beneficio e, se del caso, alla riassegnazione delle risorse liberate alle fondazioni rimaste escluse per esaurimento dei fondi.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.



