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Credito d’imposta sulle commissioni POS: come utilizzarlo nel 2026

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Nel 2026 gli esercenti che accettano pagamenti elettronici tramite POS possono continuare a beneficiare del credito d’imposta sulle commissioni, il cosiddetto “bonus POS”, che consente di recuperare una quota delle spese sostenute per le transazioni con carte e strumenti digitali tracciabili. Si tratta di un’agevolazione strutturale, legata all’art. 22 del D.L. n. 124/2019, che mantiene la logica di favorire la tracciabilità dei pagamenti e contrastare l’evasione, pur con possibili ritocchi percentuali intervenuti negli anni.

Quadro normativo di riferimento – Il credito d’imposta sulle commissioni POS nasce con il D.L. n. 124/2019 (“Decreto fiscale”) che ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2020, un credito pari al 30% delle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici effettuati da consumatori finali. L’agevolazione è stata confermata e prorogata negli anni successivi, con alcuni interventi migliorativi temporanei (ad esempio l’incremento al 100% in un limitato arco temporale) e si è stabilizzata come misura ordinaria di sostegno alle piccole attività.

Soggetti beneficiari e requisiti – Il bonus POS è rivolto agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Il requisito dimensionale va verificato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di maturazione delle commissioni, circostanza che nel 2026 implica il controllo dei valori di ricavi/compensi del 2025.

Altro requisito essenziale riguarda la natura delle transazioni: il credito spetta sulle commissioni addebitate per pagamenti elettronici effettuati da consumatori finali (B2C), mentre le operazioni tra soggetti IVA sono normalmente escluse dal perimetro dell’agevolazione. Inoltre, i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte di credito, debito, prepagate, altri strumenti digitali) e su terminali che rispettino le specifiche tecniche fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Spese agevolabili e misura del bonus – L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato alle commissioni addebitate dal prestatore di servizi di pagamento (banca o intermediario POS). Rientrano in tale nozione, in linea di massima:​

  • le commissioni variabili calcolate in percentuale sull’importo di ogni transazione;
  • le eventuali commissioni fisse per singola operazione;
  • i canoni per il servizio di accettazione che includono un certo numero di transazioni in franchigia, purché collegati alle operazioni con consumatori finali.

La misura ordinaria del credito è pari al 30% delle commissioni pagate per le transazioni elettroniche effettuate con carte di debito, credito, prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabili. In alcuni periodi passati il legislatore ha elevato la percentuale fino al 100% delle commissioni, ma come intervento limitato nel tempo; in assenza di proroghe specifiche, nel 2026 si assume il ritorno o il mantenimento dell’aliquota ordinaria del 30%.

Modalità di utilizzo nel 2026 – Il credito d’imposta sulle commissioni POS non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRPEF, né alla base imponibile IRAP, configurandosi come agevolazione “neutra” dal punto di vista fiscale. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa per commissioni è stata sostenuta. A livello operativo:

  • l’intermediario finanziario trasmette mensilmente all’Agenzia delle Entrate il dettaglio delle commissioni addebitate, che costituisce la base di calcolo del credito spettante;
  • l’esercente può compensare il credito maturato con debiti tributari e contributivi, indicando nell’F24 il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Per il 2026 resta centrale la corretta riconciliazione tra le comunicazioni dei prestatori di servizi di pagamento e la contabilità dell’esercente, così da evitare scarti in sede di controllo automatizzato dell’F24. In assenza di diversa previsione, non è previsto un limite annuale complessivo di fruizione, fermo restando che il credito utilizzabile coincide con quanto maturato sulle commissioni effettivamente addebitate.

Credito d’imposta commissioni POS 2026
Voce Contenuto sintetico
Norma di riferimento
  • Art. 22  D.L. n. 124/2019, credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici tracciabili (carte, altri strumenti digitali).
Beneficiari
  • Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro.
Operazioni agevolabili
  • Commissioni addebitate per transazioni elettroniche verso consumatori finali (B2C); escluse le operazioni verso soggetti IVA (B2B).
Misura del credito
  • 30% delle commissioni addebitate sulle transazioni elettroniche tracciabili; in passato incrementi temporanei fino al 100% ma non strutturali.
Base di calcolo
  • Commissioni variabili e fisse legate alle singole transazioni; esclusi i canoni di locazione del terminale POS se non direttamente correlati alle singole operazioni.
Modalità di utilizzo
  • Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Codice tributo
  • 6916” – “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124”.
Rilevanza fiscale
  • Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES/IRPEF né alla base imponibile IRAP; va indicato nel quadro RU della dichiarazione.
Documentazione
  • Conservazione per 10 anni della documentazione bancaria/finanziaria che attesta le commissioni; utile il riepilogo mensile del provider POS.

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