Credito d’imposta Transizione 5.0: il debutto nel quadro RU e il principio di maturazione legato alla comunicazione GSE
Il credito d’imposta Transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (convertito dalla Legge n. 56/2024), fa il suo esordio nei modelli dichiarativi con caratteristiche di compilazione proprie, distinte da quelle del consolidato regime Transizione 4.0. La peculiarità che il professionista deve presidiare è il criterio di imputazione temporale del credito, che non segue la data di effettuazione dell’investimento, ma la ricezione della comunicazione del GSE recante l’importo utilizzabile in compensazione.
Il principio di maturazione: conta la comunicazione del GSE – A differenza del credito 4.0, la cui maturazione è sostanzialmente automatica al perfezionarsi dell’investimento (con interconnessione, ove richiesta), il credito Transizione 5.0 è una misura non pienamente automatica. Ciò che rileva ai fini dell’effettiva maturazione, e quindi dell’esposizione in dichiarazione, è la comunicazione che il GSE trasmette al beneficiario entro dieci giorni dalla comunicazione di completamento del progetto di innovazione, con indicazione dell’importo del credito utilizzabile in compensazione.
Le istruzioni ai modelli Redditi precisano infatti che nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato e comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Conseguenza operativa sull’anno di indicazione – Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
- Comunicazione GSE ricevuta entro il 31/12/2024 → credito da esporre nel modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024), anno di debutto della misura nel dichiarativo.
- Comunicazione GSE ricevuta nel corso del 2025 → credito da esporre nel modello Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025).
Il momento dell’effettuazione materiale dell’investimento è quindi irrilevante ai fini della collocazione temporale in dichiarazione: occorre fare riferimento esclusivamente all’anno di ricezione della comunicazione del Gestore.
La compilazione del quadro RU: solo Sezione I – Coerentemente con l’iter di accesso all’agevolazione, che garantisce già al GSE il possesso di tutti i dati relativi agli investimenti del progetto, l’esordio del credito 5.0 nei dichiarativi avviene in forma semplificata: è richiesta la sola compilazione della Sezione I del quadro RU, dedicata al credito d’imposta. Non è prevista, per questa misura, la compilazione della sezione di dettaglio degli investimenti tipica del 4.0.
| Rigo | Contenuto |
| RU1, col. 1 | Codice credito T6, di nuova istituzione per Transizione 5.0 |
| RU2 / RU3 | Credito residuo riportato dalla dichiarazione del periodo precedente (se esistente) |
| RU5, col. 3 | Credito d’imposta maturato, ossia l’importo comunicato dal GSE nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione |
| RU6 | Credito d’imposta (o relativa quota) utilizzato in compensazione tramite F24 nel periodo d’imposta |
| RU8 / RU9 col. 3 / RU10 | Ulteriori movimentazioni del credito, da compilare ove ricorrano |
| RU12, col. 2 | Credito d’imposta residuo da riportare nel modello Redditi successivo |
Determinazione del residuo – Il credito residuo da esporre al rigo RU12 si ottiene come differenza tra la somma degli importi indicati ai righi RU2, RU3, RU5 col. 3 e RU8 e la somma degli importi indicati ai righi RU6, RU9 col. 3 e RU10.
Modalità di utilizzo in compensazione
- Decorrenza della fruizione: a partire dal 18 dicembre 2024, come chiarito dalla Risoluzione n. 63/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
- Codice tributo F24: 7072.
- Tempistica: il credito è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025; l’eventuale quota non fruita entro tale termine è recuperabile in cinque quote annuali di pari importo.



