Credito d’imposta transizione 5.0 nel modello Redditi: nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate
In data 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ sul credito d’imposta “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, chiarendo le tempistiche di assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’agevolazione.
Nei fatti, stando alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria si prescinde dal momento di effettuazione degli investimenti individuato ex art. 109 del TUIR.
| Ipotesi | Assolvimento obblighi dichiarativi |
Un operatore economico ha effettuato investimenti agevolabili con il credito d’imposta “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (codice credito T6). In particolare:
|
Nel caso prospettato, il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027. Le istruzioni dei modelli REDDITI 2026 precisano, infatti, che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”.
Pertanto, ai fini dell’esposizione in dichiarazione rileva il momento in cui il GSE comunica all’operatore economico, ai sensi del citato art. 12, comma 7, l’importo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24. |
Un operatore economico ha maturato il credito d’imposta di cui all’art. 8 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo “7079”, a seguito della comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nell’anno 2026 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8. In particolare:
Si chiede se tale credito d’imposta debba essere indicato nel modello Redditi 2026 oppure nel modello Redditi 2027. |
Nel caso prospettato, il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027. Ai fini dell’esposizione in dichiarazione rileva, infatti, il momento in cui il GSE comunica all’operatore economico, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il credito d’imposta effettivamente |




