Cripto-attività con obbligo di monitoraggio fiscale anche per gli anni “pre-2023”
Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico degli obblighi fiscali relativi alle cripto‑attività. Con la sentenza n. 582 del 17 dicembre 2025 , la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena ha infatti affermato che le valute virtuali detenute tramite piattaforme estere rientrano tra le attività finanziarie da monitorare nel quadro RW, anche per i periodi d’imposta precedenti al 2023.
La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su un tema rimasto a lungo caratterizzato da incertezza normativa. Fino al 31 dicembre 2022, infatti, la legislazione non menzionava in modo esplicito le cripto‑attività tra gli asset soggetti al monitoraggio fiscale. Solo con la Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) il legislatore ha introdotto una disciplina organica, definendo l’ambito impositivo ai fini dell’IRPEF e formalizzando l’obbligo dichiarativo per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.
Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria aveva già espresso una posizione rigorosa in vari documenti di prassi:
- l’obbligo di monitoraggio per le valute virtuali viene giustificato con un chiarimento già fornito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1., dove è stato precisato che il medesimo obbligo – compilazione quadro RW – sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti),
- pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, l’Agenzia ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (risposta all’interpello 956-39/2018 della DRE Lombardia, risposta ad interpello 24 gennaio 2021, n. 788 ).
Una tesi che trova eco anche nella giurisprudenza amministrativa. Nel caso esaminato dalla Corte modenese, la detenzione di Bitcoin tramite un exchange con sede fuori dall’Italia è stata qualificata come “custodia estera”, circostanza che – secondo i giudici – fa scattare automaticamente l’obbligo di monitoraggio ai sensi del D.L. n. 167/1990. La Corte ha richiamato inoltre precedenti europei che equiparano le valute virtuali ad attività finanziarie estere.



