Criptovalute: plusvalenze nel quadro T del modello 730/2026
Anche quest’anno i contribuenti non titolari di partita IVA possono dichiarare nel quadro T del modello 730 i proventi finanziari da cripto-attività assolvendo la relativa imposta. Rispetto all’anno scorso, sparisce tuttavia la franchigia di 2.000 euro per effetto delle novità fiscali apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 25, lett. a) Legge n. 207/2024).
La principale sezione di interesse è la V del quadro T denominata appunto “plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%. I contribuenti interessati compilano quindi i righi da T41 a T45, per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, realizzati entro il 31 dicembre 2025, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2025.
Come anticipato la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di 2.000 euro prevista in precedenza, con riferimento alle plusvalenze realizzate dall’1.1.2025. Nel dichiarativo, pertanto, occorre distinguere tra:
- Plusvalenze relative a cessioni antecedenti all’1.1.2025, il cui corrispettivo viene incassato nel 2025: per cui opera la franchigia di 2.000 euro;
| Rigo | Compilazione |
| T41 |
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| T42 |
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- Plusvalenze relative a cessioni post 1.1.2025, per cui non opera alcuna franchigia.
| Rigo | Compilazione |
| T41 |
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| T42 |
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| T43 | Minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo T105 del quadro T del Modello 730/2025 o nel rigo RT105 del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione |
| T44 | Eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto |
| T45 | Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell’imposta sostitutiva riportate nel rigo RX21, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2025 Persone fisiche. |
Si ricorda che per effetto delle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data dell’1.1.2025 può essere assunto:
- in luogo del costo o del valore di acquisto,
- il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR,
- a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%.



